Esistono varie tipologie di società di capitali per svolgere attività d’impresa: la scelta dipende
non solo dalla natura e qualità dei soggetti che vogliono costituire la società, ma anche dalle
circostanze che ne possono determinare la nascita. Per questo è consigliabile rivolgersi
per tempo al notaio, che potrà illustrare opportunità e conseguenze, anche in termini
di rischi e responsabilità, che ciascun modello societario comporta.
L’assistenza del notaio, chiamato a costituire la società, assume un ruolo
fondamentale. La predisposizione di un buon atto costitutivo e statuto farà sì che la società
sia retta da norme organizzative valide e durevoli, capaci di reggere a qualsiasi evenienza e
circostanza facilitando anche lo svolgimento dell’attività economica della società senza
incorrere in liti e contestazioni.
Nel 2000 è stato abolito il controllo del tribunale (tecnicamente definita omologa) per la costituzione
delle nuove società e di conseguenza il notaio, al quale è ora affidato il controllo di legalità preventivo,
ne ha assunto la responsabilità. Dal 2000, dunque, una società di capitali, che fino ad allora necessitava
di circa 150 giorni dalla sua costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa
il giorno stesso dell’atto notarile o al massimo in pochi giorni. In Italia non esiste praticamente
contenzioso in materia societaria. A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio
in questa materia è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per gli
atti societari predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica
di “seconda istanza”.
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