Successioni
Successioni tutelate
Perdere una persona cara è un momento delicato. Eppure, proprio in quei giorni, si aprono questioni patrimoniali che richiedono decisioni consapevoli: chi eredita, in che misura, con quali obblighi e con quali tutele. Conoscere le regole della successione non è un esercizio teorico — è un atto di responsabilità verso se stessi e verso la propria famiglia.
La materia successoria è disciplinata dal Codice Civile e dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni) e riguarda l’insieme delle norme che regolano la sorte del patrimonio di una persona dopo la sua morte: beni immobili, conti correnti, partecipazioni societarie, crediti e — aspetto spesso trascurato — anche i debiti.
In questa Guida il Notaio Nicola Bruno illustra, in modo chiaro e accessibile, i principali istituti del diritto successorio italiano, affinché ogni cittadino possa affrontare questo percorso con la giusta consapevolezza. Quanto più ci si rivolge al Notaio con anticipo — sia per pianificare la propria successione, sia per gestire quella di un familiare — tanto più sarà possibile individuare le soluzioni migliori ed evitare errori difficilmente rimediabili.
L'apertura della successione: quando e dove
La successione si apre nel momento della morte della persona e nel luogo del suo ultimo domicilio. Questi due elementi — il momento e il luogo — non sono dettagli burocratici: dal momento dell’apertura decorrono i termini per accettare o rinunciare all’eredità e per presentare la dichiarazione di successione; dal luogo dipende la competenza del Tribunale e degli uffici coinvolti.
Oggetto della successione è l’intero patrimonio del defunto, inteso come l’insieme dei suoi rapporti patrimoniali trasmissibili — attivi e passivi. Esistono però eccezioni: alcuni diritti si estinguono con la morte del titolare, come l’usufrutto vitalizio.
I due tipi di successione: testamentaria e legittima
L’ordinamento italiano prevede due percorsi per la devoluzione del patrimonio ereditario.
La successione testamentaria si apre quando il defunto ha lasciato un testamento valido nel quale ha disposto, in tutto o in parte, del proprio patrimonio. Il testamento è un atto personale e sempre revocabile con cui si esprimono le proprie volontà sulla destinazione dei beni dopo la morte.
La successione legittima (o “intestata”) opera invece quando non c’è un testamento valido oppure quando il testamento non copre l’intero patrimonio. In questo caso è la legge a individuare gli eredi — partendo dai parenti più prossimi (coniuge e figli) e via via fino al sesto grado di parentela — e a stabilire le quote di spettanza. In assenza di parenti entro il sesto grado, l’eredità si devolve a favore dello Stato.
È importante sapere che nel nostro ordinamento sono nulli i cosiddetti “patti successori”: non è possibile stipulare accordi con cui si disciplini la propria successione con il consenso dei potenziali eredi. L’unica deroga è rappresentata dal patto di famiglia, uno strumento che consente all’imprenditore di trasferire in vita la propria azienda o le proprie quote societarie a uno o più discendenti, mettendo al riparo l’operazione da future contestazioni.
Il testamento: forme, contenuti e consigli pratici
Il testamento è il contenuto tipico della successione testamentaria e può assumere tre forme ordinarie.
Il testamento pubblico viene redatto dal Notaio alla presenza di due testimoni. Il suo principale vantaggio è duplice: la competenza specifica del Notaio, che può suggerire le soluzioni più adeguate nel rispetto della legge, e la sicurezza della conservazione — il documento resta custodito tra gli atti del Notaio e poi presso l’Archivio Notarile, eliminando qualsiasi rischio di smarrimento o manomissione.
Il testamento olografo è quello scritto interamente a mano dal testatore, da lui datato e sottoscritto. Non è ammesso l’uso di strumenti meccanici o elettronici, né la scrittura sotto dettatura da parte di terzi. Un testamento olografo è perfettamente valido e ha lo stesso valore giuridico di un testamento pubblico. Il testamento, in qualunque forma sia stato redatto, è un atto sempre revocabile: il testatore può in ogni momento modificarlo o sostituirlo con uno nuovo — un olografo può revocare un precedente testamento pubblico e viceversa — oppure revocarlo con un apposito atto notarile o, nel caso dell’olografo, anche con la sua distruzione volontaria.
Il testamento segreto — oggi scarsamente utilizzato — viene consegnato sigillato al Notaio, che ne redige il verbale di ricevimento, garantendo riservatezza assoluta sul contenuto.
Tutti i testamenti, indipendentemente dalla forma, hanno il medesimo valore giuridico. È però fondamentale ricordare che il testamento orale non ha alcun valore: dichiarazioni rese in letto di morte o confidenze a persone fidate, per quanto comprensibili sul piano umano, non producono effetti giuridici.
Consigli per chi redige un testamento olografo: è opportuno che ogni nuovo testamento contenga una formula di revoca espressa dei precedenti, per evitare incertezze interpretative. Le disposizioni relative alle esequie e alla donazione degli organi non vanno inserite nel testamento — che verrà pubblicato quando le esequie saranno già state organizzate — ma in un documento separato, da consegnare ai propri cari. Soprattutto, anche quando si sceglie la forma olografa, è fortemente consigliabile rivolgersi preventivamente a un Notaio per una consulenza sul contenuto del testamento. Nella pratica, molte delle controversie più dolorose tra eredi nascono proprio da testamenti olografi redatti senza assistenza professionale: espressioni ambigue, disposizioni poco chiare o formalmente viziate possono generare liti giudiziarie lunghe e costose, oppure produrre effetti del tutto diversi da quelli desiderati dal testatore — situazioni spesso irrimediabili. Il Notaio, pur non intervenendo materialmente nella scrittura dell’olografo, può guidare il testatore nella formulazione delle disposizioni, verificare che non contrastino con le norme di legge e assicurare che la volontà espressa sia univoca, chiara e concretamente attuabile.
La conservazione e la ricerca del testamento
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la conservazione del testamento olografo. Non esistono obblighi specifici a tal riguardo: il testatore può conservarlo personalmente. Tuttavia, per evitare che il documento venga smarrito, alterato o distrutto, è possibile affidarlo in deposito fiduciario a un Notaio. Il Notaio depositario non rilascerà informazioni a terzi finché il testatore è in vita; dopo il decesso, le informazioni saranno rilasciate solo dietro presentazione dell’estratto dell’atto di morte.
Se si ritiene che una persona deceduta abbia lasciato un testamento ma non si conosce dove sia conservato, è opportuno rivolgersi a un Notaio di fiducia: sarà lui a effettuare le ricerche necessarie, interrogando il Consiglio Notarile Distrettuale — che diramarà la richiesta a tutti i notai del distretto — il Registro Generale dei Testamenti, tenuto presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili di Roma, e il Registro Volontario dei Testamenti, gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato e pensato proprio per agevolare il reperimento dei testamenti olografi depositati fiduciariamente. Affidare queste verifiche al Notaio garantisce che la ricerca sia completa e condotta nelle sedi corrette.
Alla morte del testatore, il possessore del testamento olografo deve presentarlo in originale a un Notaio per la pubblicazione: un verbale in forma di atto pubblico che ne consente l’esecuzione. Chi tenga consapevolmente nascosto un testamento può incorrere nel reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti previsto dall’art. 490 del codice penale, e può essere escluso dalla successione come indegno.
La successione legittima: chi eredita e in che misura
In assenza di testamento, il patrimonio viene ripartito secondo regole precise, in funzione dei legami di parentela con il defunto.
Solo figli, senza coniuge: l’intero patrimonio si divide in parti uguali tra i figli.
Solo coniuge, senza figli, ascendenti o fratelli (né discendenti): l’intero patrimonio spetta al coniuge.
Coniuge e un figlio: metà del patrimonio al coniuge, metà al figlio.
Coniuge e più figli: un terzo al coniuge, due terzi ai figli in parti uguali.
Fratelli e genitori del defunto possono subentrare nella successione solo se non vi sono figli. Le regole di dettaglio variano a seconda della combinazione dei superstiti e sono definite con precisione dal Codice Civile.
Unioni civili: il partner di un’unione civile ha gli stessi diritti successori del coniuge, sia nella successione legittima sia come legittimario.
Convivenze di fatto: la situazione è profondamente diversa. Il convivente di fatto non è erede legittimario e non ha diritti automatici sull’eredità, a differenza di coniugi o uniti civilmente. La Legge Cirinnà (L. 76/2016) gli garantisce soltanto il diritto di abitazione temporanea nella casa di comune residenza, per un periodo compreso tra due e cinque anni in proporzione alla durata della convivenza, oltre al diritto di subentrare nel contratto di locazione. Questo significa che, in assenza di un testamento, il convivente superstite non riceve nulla dall’eredità del partner. Per tutelare il proprio convivente è quindi indispensabile redigere un testamento, nel quale gli si attribuiscano beni o diritti nei limiti della quota disponibile — rispettando le quote riservate agli eventuali legittimari. Anche in questo caso, il supporto del Notaio è essenziale per individuare la soluzione più adeguata alla specifica situazione familiare.
Figli nati dentro e fuori dal matrimonio: dal 2013 la legge ha equiparato completamente i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio, con piena parificazione dei diritti successori.
La successione necessaria: i diritti dei legittimari
Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti — coniuge, figli e ascendenti — una quota minima di eredità (la cosiddetta “legittima”) di cui non possono essere privati, né per testamento né per donazioni effettuate in vita.
Il testatore può liberamente disporre solo della quota disponibile, cioè della parte che la legge non riserva ai legittimari. Le quote variano in base alla composizione del nucleo familiare: ad esempio, con un coniuge e due figli, la quota di legittima del coniuge è di un quarto e quella complessiva dei figli è della metà — lasciando una quota disponibile di un quarto.
Un aspetto cruciale: la legittima non si calcola sul valore del patrimonio al momento della morte, ma sul risultato di questa operazione: valore del patrimonio residuo − debiti + valore delle donazioni fatte in vita (rivalutate al momento dell’apertura della successione). Questo meccanismo può far emergere lesioni della legittima che non erano evidenti al momento della donazione.
Il legittimario leso può agire in giudizio con l’azione di riduzione, soggetta a prescrizione decennale. Se il donatario ha nel frattempo alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario può esercitare l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, a condizione che non siano decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. Queste problematiche hanno storicamente rappresentato un ostacolo significativo alla circolazione degli immobili di provenienza donativa: chi acquistava un bene donato — o chiedeva un mutuo per finanziarne l’acquisto — si esponeva al rischio che un legittimario leso potesse, anche a distanza di anni, rivendicare la restituzione del bene.
Su questo fronte è intervenuta una recente riforma legislativa (L. 30 dicembre 2024, n. 207 e successive modifiche) che, pur con alcune limitazioni e condizioni specifiche, ha inteso ridurre sensibilmente l’impatto delle donazioni sulla circolazione successiva degli immobili, rafforzando la tutela dei terzi acquirenti e rendendo più agevole l’accesso al credito ipotecario per l’acquisto di beni di provenienza donativa. La materia resta tuttavia complessa e in evoluzione: è fondamentale farsi assistere dal Notaio per verificare, caso per caso, se e in che misura la donazione pregressa possa ancora incidere sulla sicurezza dell’acquisto.
Erede e legatario: una differenza sostanziale
Il testamento può contenere due tipi fondamentali di disposizioni: l’istituzione di erede e l’attribuzione di legato.
L’erede subentra nell’intera posizione del defunto — o in una quota di essa — compresi i debiti. Il legatario, invece, riceve un bene specifico o un diritto determinato e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore di quanto ricevuto.
Questa distinzione ha conseguenze importantissime: l’eredità deve essere accettata (espressamente o tacitamente) per essere acquisita; il legato, al contrario, produce effetti automaticamente dopo la morte del testatore, salvo il diritto del legatario di rinunciarvi.
L'accettazione dell'eredità: pura e semplice o con beneficio di inventario
L’eredità non si acquista automaticamente: è necessaria un’accettazione, che può essere espressa (mediante dichiarazione in un atto scritto) o tacita (quando il comportamento del chiamato presuppone la volontà di accettare, come la vendita di un bene ereditario).
Chi accetta diventa erede puro e semplice: subentra nella posizione del defunto e risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale. Se le passività superano le attività, l’erede subisce un danno economico.
Per evitare questo rischio esiste l’accettazione con beneficio di inventario: una forma di accettazione che tiene separato il patrimonio dell’erede da quello del defunto. L’erede beneficiato non è tenuto al pagamento dei debiti oltre il valore dei beni ricevuti. Questa forma è obbligatoria quando i chiamati all’eredità sono minori, interdetti, inabilitati o enti non societari.
Attenzione ai termini: chi è già nel possesso dei beni ereditari deve compiere l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione; chi non è nel possesso può fare la dichiarazione entro 10 anni, ma una volta resa, l’inventario va completato nei successivi 3 mesi. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal beneficio e l’assunzione della qualità di erede puro e semplice.
La rinuncia all'eredità
Il chiamato può anche decidere di non accettare l’eredità. La rinuncia deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale competente e va iscritta nel Registro delle Successioni.
Un aspetto che merita particolare attenzione: la rinuncia di un figlio o di un fratello del defunto trasmette la devoluzione ereditaria ai suoi discendenti, per effetto dell’istituto della rappresentazione. Ciò significa che, se si rinuncia a un’eredità passiva (gravata da debiti), il problema potrebbe ricadere sui propri figli. È fondamentale valutare con il Notaio le conseguenze della rinuncia nell’interesse dell’intero nucleo familiare.
Le successioni transfrontaliere
Quando il defunto risiedeva abitualmente in un Paese diverso da quello di cittadinanza, possedeva beni in più Stati o aveva cittadinanze diverse, la successione è disciplinata dal Regolamento UE n. 650/2012. Il criterio generale è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, intesa come il Paese con cui aveva un collegamento stretto e stabile.
È tuttavia possibile scegliere, mediante disposizione testamentaria, la legge dello Stato di cittadinanza come legge applicabile alla propria successione — una facoltà particolarmente rilevante per i cittadini italiani residenti all’estero.
In questo contesto assume grande importanza il Certificato Successorio Europeo (CSE), rilasciato in Italia dal Notaio: un documento che consente di far valere la propria qualità di erede in tutti i Paesi dell’Unione Europea senza necessità di ulteriori procedure.
Le imposte di successione: franchigie, aliquote e adempimenti
La successione comporta obblighi fiscali importanti. L’imposta di successione si applica al valore netto di quanto ricevuto da ciascun erede o legatario, dopo aver detratto le eventuali franchigie.
Franchigie per erede:
– Coniuge e parenti in linea retta: 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario
– Fratelli e sorelle: 100.000 euro per ciascun beneficiario
– Soggetti portatori di handicap grave (L. 104/1992): 1.500.000 euro per ciascun beneficiario
Aliquote:
– 4% per coniuge e parenti in linea retta (sulla parte eccedente la franchigia)
– 6% per fratelli e sorelle (sulla parte eccedente la franchigia)
– 6% per parenti entro il quarto grado e affini entro il terzo grado (senza franchigia)
– 8% per tutti gli altri soggetti (senza franchigia)
Se nell’eredità sono compresi beni immobili, si applicano inoltre l’imposta di trascrizione (2% del valore catastale) e l’imposta catastale (1%), ridotte entrambe alla misura fissa di 200 euro se ricorrono i presupposti per le agevolazioni prima casa.
La dichiarazione di successione: chi, come e quando
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Dal 1° gennaio 2019 la presentazione avviene esclusivamente in via telematica, mediante il modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente (con accesso tramite SPID, CIE o CNS) oppure per il tramite di un intermediario abilitato (tra cui il Notaio).
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 è il contribuente stesso a dover autoliquidare l’imposta di successione in sede di compilazione della dichiarazione, con pagamento entro 90 giorni dalla trasmissione. Per le successioni aperte prima di tale data, l’imposta continua a essere liquidata dall’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di dichiarazione non sussiste quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l’attivo non supera 100.000 euro e non comprende beni immobili.
Le agevolazioni prima casa in successione
Le imposte di trascrizione e catastale si applicano in misura fissa (200 euro ciascuna) per i trasferimenti di abitazioni non di lusso derivanti da successione, quando ricorrono le condizioni previste per l’acquisto della prima casa. È sufficiente che almeno uno dei beneficiari possieda i requisiti per estendere il beneficio a tutti gli eredi.
In particolare, il beneficiario deve dichiarare di avere (o di voler stabilire entro 18 mesi) la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile, di non essere titolare di altra abitazione nello stesso Comune, e di non aver già fruito delle agevolazioni prima casa su altro immobile sul territorio nazionale.
Un aspetto spesso ignorato: l’agevolazione prima casa ottenuta in sede di successione non preclude la possibilità di fruire nuovamente del beneficio in un successivo acquisto a titolo oneroso, poiché i presupposti delle due agevolazioni sono diversi.
Il ruolo del Notaio nella successione
Il Notaio è il professionista che, per competenza e posizione di terzietà, può accompagnare il cittadino in ogni fase della vicenda successoria: dalla pianificazione testamentaria alla gestione dell’apertura della successione, dall’accettazione o rinuncia all’eredità fino alla presentazione della dichiarazione fiscale e alle volture catastali.
Il Notaio Nicola Bruno è a disposizione per una consulenza personalizzata, perché ogni situazione familiare e patrimoniale merita un’analisi attenta e una soluzione su misura.
Le informazioni contenute in questa Guida hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza professionale.
Navigazione veloce
Documenti necessari per
atti di successione:
- Dichiarazioni di successione
- Elenco documenti per atto di donazione
- Pubblicazione di testamento
- Apertura cassette di sicurezza
Faq
Principali domande
Il coniuge separato ha diritti ereditari?
Si può fare un testamento che non leda la legittima?
Come si conosce la situazione debitoria del defunto?
Le polizze vita rientrano nell'eredità?
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